Con il parere emesso in risposta ad interpello in data 28.04.2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che un Trust residente negli USA di tipo discrezionale e non commerciale debba essere ritenuto non residente in un paradiso fiscale in ragione del livello di tassazione applicato al trust negli USA, tale livello di tassazione non deve essere inferiore alla metà di quello che sarebbe stato applicabile agli stessi redditi in Italia.
Ne consegue pertanto che le attribuzioni di reddito al beneficiario italiano da parte del trustee del Trust USA non sono soggette ad alcuna ulteriore tassazione in Italia.
Nel caso di specie il Trust, disciplinato dalla legge di New York, i cui due trustee risultano essere persone fisiche residenti in USA, svolge l’attività di gestione di investimenti finanziari in favore del beneficiario fiscalmente residente in Italia.
I proventi del Trust sono pertanto sostanzialmente composti da capital gain, interessi e dividendi, assoggettati a tassazione negli USA.
La legge tributaria degli USA impone per tale tipo di Trust una tassazione autonoma con applicazione di un’aliquota d’imposta del 37% su interessi e dividendi e 23,8% su capital gain. Inoltre, le distribuzioni di reddito al beneficiario italiano sono soggette ad un’ulteriore ritenuta del 15% sull’ammontare lordo.
Nell’atto istitutivo del Trust, si sono affidati poteri del tutto discrezionali ad entrambi i trustee ed ai due guardiani nominati. In particolare, i trustee hanno il potere discrezionale di distribuire una parte del reddito, ovvero di non effettuare alcuna distribuzione; mentre i Guardiani hanno facoltà di modificare il Trust e nominare o revocare i trustee. Il beneficiario non può in alcun modo interferire con l’esercizio dei poteri attribuiti a trustee e guardiani.
Ai quesiti posti pertanto dall’istante su quale fosse il regime fiscale da applicare alle attribuzioni in favore del beneficiario, l’Agenzia delle Entrate ha replicato con parere motivato specificando anzitutto che il Trust debba essere ritenuto opaco, in ragione dell’assoluta discrezionalità attribuita ai trustee per la distribuzione del reddito e dell’incapacità dei beneficiari di incidere su tale scelta (addirittura in atto istitutivo si era precisato di escludere dal reddito eventuali discendenti del beneficiario che avessero intentato azioni giudiziarie nei confronti del Trust).
In secondo luogo, l’ente impositore ha ritenuto il livello nominale complessivo di tassazione non inferiore alla metà di quello che in Italia sarebbe stato applicabile sui medesimi redditi, ritenendo così che il Trust non sia da considerarsi stabilito in uno Stato “a fiscalità privilegiata”. Ha pertanto ritenuto non applicabile l’art. 44 co.I lett g-sexies del TUIR, escludendo l’assoggettabilità a tassazione in Italia delle attribuzioni ricevute dal beneficiario residente.
Alla luce di quanto osservato, in conformità con quanto già espresso dalla Circolare 34/E, si conferma pertanto la non applicabilità del regime della “doppia imposizione” ai Trust stabiliti in giurisdizioni da non considerarsi “a fiscalità privilegiata” e correttamente istituiti e regolati.
Avv. Gianmarco Pelosi