Un importante accordo volto ad evitare la doppia imposizione è stato recentemente firmato tra il Regno Unito e la Repubblica di San Marino. Questo accordo, che sarà operativo dal 1° gennaio 2024, rappresenta un significativo passo avanti nei rapporti tra le due nazioni, risultato di un intenso impegno diplomatico protrattosi per anni.Questo accordo incorpora disposizioni che trattano questioni quali le norme per stabilire lo Stato di residenza, l'imposizione fiscale sui dividendi e le pensioni, così come altre categorie di reddito. È particolarmente rilevante per i beneficiari di trust.Per quanto riguarda i dividendi, l'articolo 10 specifica che quelli pagati da una società residente in uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente potrebbero essere soggetti a tassazione in quest'ultimo. Inoltre, tali dividendi potrebbero anche essere soggetti a tassazione nello Stato in cui risiede la società che li ha pagati, se il beneficiario effettivo dei dividendi risiede nell'altro Stato contraente. L'accordo prevede anche l'esenzione fiscale per tali dividendi nello Stato contraente in cui risiede la società che li paga, con l'eccezione dei dividendi che derivano direttamente da immobili.In relazione alle pensioni, l'articolo 17 del trattato tra San Marino e il Regno Unito stabilisce che le pensioni versate a un residente di uno Stato possono essere tassate solo in quello Stato. Ciò implica che una persona residente a San Marino che riceve una pensione dal Regno Unito, non sarà soggetta a tassazione su tale pensione nel Regno Unito. Una eccezione a questa regola è contenuta nel secondo paragrafo dell'articolo 17, che stabilisce che le pensioni e altri pagamenti realizzati secondo la legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente saranno tassabili solo in tale Stato.Per quanto concerne altri redditi, in particolare quelli derivanti da trust, l'articolo 21 funge da clausola di "chiusura" per i redditi non trattati in altre sezioni dell'accordo. Il primo paragrafo stabilisce che i componenti del reddito di un residente di uno Stato contraente, indipendentemente dalla loro origine, non trattati negli articoli precedenti dell'accordo, devono essere tassati solo in quello Stato.Il successivo paragrafo dell'accordo introduce un elemento importante per coloro che sono i beneficiari dei trust. L'accordo non utilizza specificamente il termine "trust", ma fa riferimento ai trustee. Il secondo paragrafo dell'articolo 21 affronta una particolare circostanza in cui un reddito è versato a un residente di uno Stato contraente (Paese A), ma il reddito origina da trustee residenti nell'altro Stato contraente (Paese B).In assenza di questa clausola, il reddito potrebbe essere considerato come proveniente dal Paese B (dato che i trustee vi risiedono) e sarebbe tassato di conseguenza. Tuttavia, la disposizione del secondo paragrafo prevede che il reddito ricevuto dal residente del Paese A sia considerato come se avesse la stessa origine e la stessa proporzione del reddito che i trustee hanno ottenuto, indipendentemente dal luogo di residenza dei trustee.In altre parole, l'imposizione fiscale sul reddito ricevuto dal beneficiario (il residente del Paese A) dovrebbe replicare il trattamento fiscale del reddito che i trustee hanno ricevuto nel Paese B. Se i trustee hanno pagato imposte sul reddito, si presumerà che il beneficiario abbia pagato quella stessa imposta.Ci sarà tempo fino al 1° gennaio del prossimo anno per esaminare attentamente l'accordo, che sarà ratificato dal Parlamento di San Marino nei giorni a venire ed entrerà ufficialmente in vigore.Per coloro che sono interessati ad approfondimenti operativi sulle regole di funzionamento e gli effetti della Convenzione è possibile scrivere una mail a info@studiogaeta.com . La prima mezz’ora di consulenza sarà prestata gratuitamente.