Leggiamo sempre più spesso sulla stampa di trust specialmente se interagiamo con realtà economiche inglesi o statunitensi dove il trust ha le sue radici storiche secolari. In Italia solo con la legge 16 ottobre 1989, n. 364 l’istituto del trust ha fatto la propria comparsa, ma da allora va diffondendosi con sempre maggiore progressione a causa del fatto che, nonostante le sue peculiarità tecniche non sempre facili da cogliere, esso è estremamente utile.
Quale è il motivo di tanto successo? Si è rivelato uno strumento semplice ed economico, dotato di grande flessibilità e agibilità e ha la vocazione a essere utilizzato con efficienza di risultati in una pluralità di occasioni.
Infatti, se da un lato è un istituto di gestione dei beni che necessita di particolare perizia per essere istituito (e che necessità di una legge straniera per essere regolamentato) dall’altro è vasta la sua potenzialità operativa. Esso può infatti fornire soluzione a molte esigenze che si originano in campo commerciale e finanziario, nonché nella vita sociale e familiare, con problematiche per le quali il diritto italiano o non offre rimedi parimenti soddisfacenti.
L’istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto “disponente” (o settlor) – con negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce (affidandone la proprietà) ad un altro soggetto, definito “trustee”, beni di qualsiasi natura, affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
Quindi, possiamo immaginare i trust come dei contenitori, delle “strutture aperte”, nelle quali ognuno - rispettando i principi di legge - ripone il contenuto (beni mobili, immobili, strumenti finanziari, disponibilità liquide) che desidera affinché venga custodito, gestito e amministrato dalla persona di fiducia per un periodo di tempo, con modalità e finalità che il disponente predisporrà nell’atto istitutivo di trust.
Qual è l’effetto tipico di questa operazione? Senza dubbio la segregazione dei beni in trust. Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja ratificata dalla Legge 364/89, infatti
«a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge».
Quindi un effetto di “segregazione patrimoniale” in virtù della quale i beni non potranno essere distolti dalla finalità del trust.
I beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che:
a) le vicende personali del trustee (vincoli coniugali, debiti, fallimento, morte) non hanno effetto sui beni in trust. Quando un trustee cessa dal suo ufficio i beni in trust passano al suo successore. La durata di un trust dipende dalla sua legge regolatrice;
b) tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.
Per capire il vantaggio vediamolo con un esempio. Spesso accade che qualcuno depositi somme presso un professionista, il quale evidentemente colloca nel proprio conto corrente bancario il denaro ricevuto in attesa di farne l’utilizzo convenuto con il depositante/cliente: si può trattare del deposito di una caparra confirmatoria che, per ragioni di reciproca tutela, viene appunto lasciata nella disponibilità di un soggetto terzo rispetto ai contraenti; si può trattare della provvista di un versamento che il professionista deve fare per conto del cliente a titolo di imposte dovute o di somma da corrispondere a una controparte e così via.
Quelle somme, una volta nella disponibilità del professionista depositario, entrano a far parte del suo patrimonio “generale” e con esso si “confondono” con la conseguenza che, se quel professionista dovesse essere sottoposto a procedure di sequestro o pignoramento, anche le somme presso di lui depositate vanno a soddisfare le pretese dei suoi creditori. Si tratta, dunque, di un’evidente situazione di svantaggio del cliente del professionista, il quale non trova rimedi negli strumenti tradizionali che offerti dal nostro ordinamento.
Il ricorso al trust consente, invece, di sfruttare l’effetto “segregativo” che l’istituto produce nel patrimonio di chi riceve quelle somme: il cliente/depositante diventa il “disponente” (o settlor) del trust, il professionista/depositario ne diviene il trustee, le somme che questi riceve non vanno a confondersi con il restante suo patrimonio, le cui vicende non influenzano dunque la sorte delle somme depositate, le quali debbono essere utilizzate dal trustee, sotto sua personale responsabilità, a seconda dello scopo per il quale esse sono state depositate. In particolare quelle somme non hanno nulla a che fare con il regime coniugale in cui il trustee si trovi, non subiscono alcuna conseguenza nel caso di sua morte, non sono aggredibili dai suoi creditori, non vanno a far parte del fallimento in cui il trustee eventualmente incappi per sue disavventure imprenditoriali. Questo è però solo un piccolo esempio dell’infinita varietà di casi nei quali il trust può essere efficacemente utilizzato nel nostro ordinamento.
Nella pratica si riscontrano diversi utilizzi dell’istituto che si differenziano per le finalità perseguite, si pensi ad esempio:
- al “trust di scopo”, istituito per il perseguimento di uno specifico e determinato fine individuato dal disponente (affare, attività, ecc). Si può avere il caso delle azioni di una holding di controllo di un gruppo societario affidate a un trustee per gestire una successione generazionale o una ristrutturazione industriale);
- al “trust familiare”, istituito con finalità di assistenza o in vista della successione. È il caso del trust di una abitazione o di altri immobili, investimenti, disponibilità liquide che un genitore intenda destinare a determinati familiari (sempre tenendo in conto però che non si possono con il trust violare le regole della legittima e cioè della parte di eredità che necessariamente spetta a certi stretti familiari: coniuge e figli in primis) per scopi assistenziali, di salute, professionali o di studio;
- al “trust Dopo di Noi”, istituito a favore dei soggetti con disabilità gravi nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (“Legge Dopo di Noi”) ma in generale potrebbe essere impiegato nell’interesse di soggetti particolarmente deboli (tossicodipendenti, soggetti affetti da ludopatia, etc.);
- al “trust di garanzia”, istituito per tutelare l’interesse di uno o più creditori del disponente.
Vi sono poi casi nei quali il disponente riveste anche la carica di trustee: in tali ipotesi il trust si definisce “autodichiarato”.
Ogni legge regolatrice, che può essere liberamente scelta dal disponente, consente di poter compiere scelte diverse, per esempio il disponente può riservarsi la facoltà di nominare in un momento successivo i beneficiari ovvero rimettere al trustee o ad un protector (guardiano) l’individuazione degli stessi, delle loro rispettive posizioni o delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici.
L’attenzione posta al trust in Italia è una giusta attenzione perché il trust è utile, a patto di essere progettato con perizia e gestito con altrettanta attenzione. Condizioni che oggi sono facilmente accessibili ai disponenti italiani rispetto agli anni ‘90, ma che non devono mai mancare per consentire al trust di interagire stabilmente con il sistema giuridico italiano e dare quella serenità e protezione che sempre più persone cercano per se stesse ed il loro patrimonio.
Paola Mercutello