a cura del dott. Paolo Gaeta
member of International Academy of Estate and Trust Law
Anche i rapporti in valuta virtuale entrano a far parte dell’Anagrafe tributaria: commento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 176227 del 23 maggio 2022
Gli operatori finanziari hanno l’obbligo di rilevare e trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari i dati relativi ai servizi di pagamento erogati alla clientela. Al fine di migliorare la qualità delle informazioni trasmesse e di ottenere una migliore rappresentazione dei rapporti esistenti, L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 23 maggio 2022, n. 176227, ha rivisitato le modalità e i termini di trasmissione di tali dati. In particolare, sono stati approvati nuovi documenti tecnici e definite le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari.
Queste le principali novità introdotte: modifica dei termini per l’invio delle comunicazioni mensili ed annuali; nuova rappresentazione delle informazioni contabili di alcuni rapporti finanziari; specificazione della natura della valuta in cui è tenuto il rapporto, diversa dalla valuta prevista dalla codifica UIF; introduzione di nuove tipologie di rapporti.
Tra i dati, già oggetto di comunicazione, abbiamo i servizi di pagamento e contratti di convenzionamento[1] finalizzati alla prestazione di un servizio di pagamento. Il provvedimento presenta una importante novità, rappresentata dall’estensione dei “dati oggetto della comunicazione”.
L’agenzia delle Entrate, con il provvedimento in esame, precisa che per servizio di pagamento si intende non solo qualsiasi servizio che consenta il trasferimento dal debitore al creditore di fondi in valuta a corso legale, ma anche ogni altra grandezza finanziaria presa a riferimento per la valutazione, tra cui criptovalute, metalli preziosi e asset finanziari. Pertanto, per la prima volta, pertanto, anche i rapporti in valuta virtuale accedono all’Anagrafe tributaria. Novità importante che rischia di rimanere lettera morta se questo sistema di incombenze comunicative non venga quanto prima innestato all’interno di un sistema regolamentato in materia di criptovalute.
Con l’intento “di censire gli strumenti di trasferimento di fondi che possono considerarsi tra i più rappresentativi dell’evoluzione del mercato dei prodotti finanziari e dell’e-commerce[2]”, per i servizi di pagamento e i contratti di convenzionamento, è stata prevista una differenziazione codicistica. Se prima essi erano comunicati con codice residuale “99-Altro rapporto”, ora è necessario procedere alla rettifica del codice di tipo rapporto tramite comunicazione di aggiornamento o sostituzione utilizzando il tipo rapporto specifico (tipi rapporto 96 e 97).
L’individuazione specifica dei contratti di convenzionamento e dei servizi di pagamento, tramite l’introduzione di un’apposita codifica risponde anche all’esigenza di eliminare le incongruenze connesse all’utilizzo di una codifica generica.
Si introduce la necessità di qualificare con codici specifici i rapporti tenuti in:
- Multivaluta;
- Metalli preziosi;
- Valuta virtuale;
- Asset finanziari.
In questo modo potrà essere tracciata la presenza di rapporti tenuti in qualsivoglia valuta, anche di natura innovativa, rimanendo predisposti per la raccolta di eventuali rapporti corrispondenti a nuove tipologie di servizi o prodotti per cui la legge preveda la comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari.
L’Agenzia specifica che, ai fini del controllo della qualità delle informazioni relative ai dati contabili, i rapporti finanziari tenuti in criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari od ogni altra grandezza presa a riferimento per la valutazione, diversa dalle valute a corso legale, devono essere contraddistinti, secondo le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato n. 2 e seguendo le istruzioni di carattere generale fornite nell’Allegato 1 del provvedimento esaminato.
Come cambiano i termini per l’invio delle comunicazioni?
Il provvedimento ridefinisce le scadenze per l’invio delle comunicazioni dei dati contabili mensili ed annuali all'Archivio dei rapporti finanziari.
Nello specifico:
- il termine per la comunicazione mensile è previsto per l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Al riguardo si precisa che il sabato è considerato giorno non lavorativo;
- il termine per la comunicazione annuale è stato individuato nell’ultimo giorno lavorativo di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Il sabato è considerato giorno non lavorativo.
- il termine per il “consolidamento” ovvero il periodo oltre il quale si intendono confermati i valori comunicati per saldi e movimenti dei rapporti, precedentemente prevista per il 16 maggio, ovvero 90 giorni dopo il termine della comunicazione annuale, viene anticipata al 30 aprile. Durante il periodo di consolidamento è data la possibilità di inviare comunicazioni integrative e correttive tramite modalità ordinaria, senza ricorrere alle comunicazioni di aggiornamento e sostituzione.
L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili gli esiti dei controlli di congruenza delle informazioni entro 60 giorni dalle relative scadenze.
Decorso il termine del 30 aprile le informazioni relative ai dati contabili potranno essere comunicate solamente con invio straordinario.
Le anomalie relative ai codici fiscali dei soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai rapporti, evidenziate nelle ricevute restituite in fase di accoglienza del flusso, vanno corrette entro 90 giorni dalla data della segnalazione.
Il provvedimento interviene anche per quanto riguarda il calcolo della giacenza media dei rapporti finanziari che viene adeguato alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013.
Nello specifico ai fini della giacenza media, si intende l’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato a un anno. Il calcolo della giacenza media annua, ovvero dell’importo medio delle somme a credito del cliente, si determina dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto. Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta[3].
Viene inoltre chiarito il concetto di saldo contabile, che sulla base del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 aveva ingenerato alcuni dubbi applicativi. Il provvedimento afferma infatti che la rilevazione dei saldi e dei movimenti da inviare all’Anagrafe debba essere effettuata con riferimento al “saldo contabile” in luogo di “saldo disponibile”.
Quanto al trattamento dei dati finanziari e contabili, ai sensi del provvedimento, tutti i dati forniti saranno conservati dall’Anagrafe Tributaria per un periodo non superiore a dieci anni; non saranno accettati i dati relativi a rapporti antecedenti a dieci anni.
Le disposizioni del provvedimento saranno applicabili dal 1° gennaio 2023.
La comunicazione dei dati contabili riferiti all’anno 2022 dovrà essere effettuata secondo le nuove specifiche tecniche di cui all’Allegato 2 e con le nuove modalità previste dall’Allegato 1.
Contattaci per informazioni ed approfondimenti a: info@studiogaeta.com
Dott. Paolo GaetaMember of International Academy of Estate and Trust Law
[1] Per contratto di convenzionamento si intende l’atto, il negozio giuridico o l’accordo tra un prestatore di servizi di pagamento ed un suo cliente per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi al cliente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi. (Paragrafo 4 del provvedimento in esame).
[2] Tratto dalle “Motivazioni” del provvedimento in esame.
[3] Punto 4 del provvedimento.