a cura del dott. Paolo Gaetamember of International Academy of Estate and Trust Law
Indice
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero: quali sono i vantaggi?
1. Un sistema fiscale agevolato favorisce il rientro dei cervelli in Italia
2. Condizioni per usufruire dei vantaggi fiscali
3. Problematiche applicative e risoluzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate
Un sistema fiscale agevolato favorisce il rientro dei cervelli in Italia
Il legislatore italiano, al fine di porre rimedio al c.d. fenomeno della "fuga dei cervelli" e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese, ha riservato delle agevolazioni fiscali a tutti i docenti e ricercatori residenti all’estero che decidono di trasferire la propria residenza nel nostro Paese.Ciò, non solo al fine di favorire il rimpatrio dei “cervelli made in Italy” ma anche per attrarre capitale umano nel nostro Paese[1] invogliando ittadini stranieri a trasferirsi in Italia per lavoro.Il fondamento normativo è rinvenibile nell'articolo 44 del d. l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La citata disposizione è stata più volte oggetto di modifiche normative[2], da ultimo col c.d. Decreto Crescita[3] il quale ha previsto una estensione della durata dei regimi di tassazione agevolata e che trova applicazione ai soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia[4] a decorrere dal periodo di imposta 2020.Si legge, al primo comma dell’art 44, che “ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.
Condizioni per usufruire dei vantaggi fiscali
Si evince pertanto che docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata (consistente nella riduzione, fino al 90%, della base imponibile ai fini IRPEF) quando ricorrono le seguenti condizioni:a) possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;b) essere stati non occasionalmente residenti all'estero;c) aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;d) svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia;e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.In relazione al periodo di permanenza all'estero (b), la norma non specifica la durata; l'attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all'estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno ventiquattro mesi[5]. Per la docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l'attività è stata svolta per due anni accademici continuativi[6].
Per quanto concerne la tipologia di attività svolta all'estero (c), per attività di ricerca si intende[7] l’attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, svolta presso un organismo di ricerca mentre l'attività di docenza può essere individuata nella attività di insegnamento svolte presso istituzioni universitarie, pubbliche e private.Condizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione in commento, tra le altre, è che il ricercatore acquisisca e mantenga la residenza in Italia (d ed e).Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, la norma precisa che la stessa si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, il quale considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile[8].Infatti, ai sensi del comma 3 dell’art. 44 menzionato[9], le disposizioni si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.