a cura del dott. Paolo Gaeta
member of International Academy of Estate and Trust Law
Indice
I. Accesso al RUNTS: con la circolare n.9/2022 il Ministero fornisce chiarimenti in merito all'esclusione del TRUST.
1. Cosa cambia con il codice del Terzo settore?
2. Il trust non rientra nel novero degli enti che possono accedere al RUNTS. Vediamo perchè.
3. Quali soluzioni si prospettano?
Il 23 novembre 2021è stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) (D.D. n.561 del 26.10.2021, ai sensi dell'articolo 30 del D.M. n.106 del 15 settembre 2020) in forza del quale gli enti di cui all'articolo 4 del CTS (Codice del terzo settore) che facciano richiesta di iscrizione acquistano personalità giuridica e la qualifica di ETS (1).
Si tratta di una procedura semplificata che trova la propria ragione nel "favor" del legislatore nei confronti degli ETS. La personalità giuridica, con l'effetto dell'autonomia patrimoniale perfetta e della responsabilità giuridica limitata che tale iscrizione produce (articolo 22, ultimo comma) è strumentale ad un più agevole svolgimento delle attività di interesse generale dell'ente e al miglior perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Procedura semplificata rispetto a quella disciplinata tradizionale di cui al D.P.R. n. 361/2000. Nel procedimento di iscrizione ex art. 22 del CETS (e non anche quello disciplinato ex art 47 CTS), compete in via esclusiva al notaio, antecedentemente alla presentazione dell'istanza la verifica circa "la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del ... Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore".
Si evidenzia, infatti la necessità che il notaio verifichi che l'atto costitutivo e lo statuto siano conformi tanto alle disposizioni applicabili alla generalità degli ETS quanto a quelle recate dalla disciplina particolare applicabile alla specifica qualificazione che l'ente intende conseguire (ODV, APS, ecc.).
La selezione della sezione dove l'ente dovrà essere iscritto, effettuata dal notaio attraverso il sistema telematico, non è infatti un'operazione meramente meccanica, ma costituisce l’esito dello scrutinio condotto dal professionista, sotto la propria personale responsabilità, circa l'effettiva rispondenza degli assetti statutari alle previsioni recate dalle norme (2).
Spetta, inoltre, al notaio la verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo. In relazione a tale aspetto, va evidenziato il differente regime giuridico introdotto dal CETS rispetto alla previsione contenuta nell’articolo 1, comma 3 del D.P.R. n. 361/2000. Infatti, mentre quest’ultima disposizione reca il concetto di "adeguatezza del patrimonio" rispetto scopo individuato nell'atto costitutivo/statuto (rimettendone la valutazione alla discrezionalità della P.A. competente), l’articolo 22 del Codice introduce il diverso concetto di "patrimonio minimo", il cui livello di sufficienza è predefinito dal legislatore (15.000 euro per le associazioni; 30.000 euro per le fondazioni).
La verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza e gli esiti di detta verifica risulteranno da una apposita attestazione espressa del notaio, che potrà essere parte integrante dell’atto depositato o consistere in un documento aggiuntivo, da allegare alla domanda di iscrizione.
2. Il trust non rientra nel novero degli enti che possono accedere al RUNTS. Vediamo perché.
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