Tra le diverse novità introdotte dal codice del terzo settore c’è quella di aver dato vita alla fondazione filantropica. Un istituto che arricchisce lo scenario degli strumenti di pianificazione patrimoniale che possono operare nell’abito definito dall’art. 5 della norma, quello che indica la tipologia di attività di interesse generale ricomprese negli ETS. Ricordiamo tra queste attività la tutela, valorizzazione, organizzazione e gestione del patrimonio culturale e del paesaggio e le attività ricreative di interesse sociale, ma anche quelle di riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o confiscati.
La fondazione filantropica, in deroga al DPR 361/2000 (che disciplina il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica delle fondazioni), è soggetta ad una procedura semplificata e rapida di costituzione. A differenza delle altre fondazioni la cui personalità giuridica è soggetta al potere regolatorio delle Prefetture, con tempi non sempre prevedibili e livelli di capitali non definiti, l’art. 22 del CTS consente alla fondazione filantropica di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’interlocutore dei fondatori sarà il notaio, il livello minimo di capitale per poter istituire una fondazione è previsto dalla norma in 30.000 euro. Il notaio potrà procedere anche qualora l’istituzione della fondazione filantropica dovesse avvenire per volontà testamentaria. Egli, infatti, dopo aver ricevuto l’atto o pubblicato il testamento con il quale si dispone la fondazione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e provvede a depositare l’atto presso il competente Registro Unico del Terzo Settore.
La norma prevede che se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione. L’iscrizione nel RUNTS, per la fondazione come anche per l’associazione riconosciuta come persona giuridiche, consente la tipica limitazione di responsabilità per le obbligazioni al solo patrimonio dell'ente.
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore darà presto un nuovo impulso alla costituzione delle fondazioni come strumento idoneo all’attività no-profit e rappresenterà una valida alternativa ad altre forme di destinazione patrimoniale per la pianificazione del patrimonio familiare con finalità non lucrative di pubblico interesse. Una alternativa anche per coloro che fino ad oggi si sono affidati ai trust onlus e che per il futuro potranno scegliere la fondazione filantropica, anche per superare l’impossibilità del trust nell’ottenere accesso al RUNTS.
Paolo Gaeta