La trust talks di oggi è dedicata ai fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione.
Una tipologia di fondi emersi dalla norma per i soggetti gravemente disabili (quella denominata dopo di noi del 2016) che apre degli scenari interessanti su come poter vincolare e quindi segregare beni attraverso un contratto, senza dover ricorrere a normative sul trust straniere.
Ne parliamo con Alessandro Accinni, avvocato, che si occupa in particolare, di diritto bancario, finanziario e degli intermediari.
Alessandro è specializzato nell'assistenza a società fiduciarie, autore di diverse pubblicazioni inerenti il settore di wealth management, relatore in convegni e corsi di specializzazione, tra cui quelli organizzati da Assofiduciaria ed il Centro Studio Villa Negroni di Lugano, Alessando Accinni è socio, anzi siamo soci, di STEP ed “Il trust in Italia”.
Trascrizione automatica:
L'Italia ha ormai un'esperienza trentennale nell'uso dei trust. Lo Studio Paolo Gaeta lancia la serie podcast trust talks con l'obiettivo di condividere con i maggiori esperti italiani e internazionali le esperienze maturate fino ad oggi e per comprendere usi e applicazioni dei trust oltre le prospettive di sviluppo del wealth management. Queste e le prossime trust talks le potete trovare nel sito www.studiogaeta.com
La trust talks di oggi è dedicata ai fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione, una tipologia di fondi emersi dalla norma per i soggetti gravemente disabili quella denominata "Dopo di noi" del 2016 che apre degli scenari interessanti su come poter vincolare, quindi segregare, beni attraverso un contratto senza dover ricorrere a normative sul trust straniere. Ne parliamo con Alessandro Accinni, avvocato che si occupa in particolare di diritto bancario, finanziario e degli intermediari. Alessandro è specializzato nell'assistenza a società fiduciarie, autore di diverse pubblicazioni inerenti il settore del wealth management, relatore a convegni e corsi di specializzazione tra cui quelli organizzati da Assofiduciaria ed il Centro Studi Villa Negroni di Lugano, è socio di "Step" e di "Il Trust in Italia”.
Domanda:
Alessandro buongiorno, sono felice che oggi tu possa essere con noi, sai il piacere che ho nell'incontrarti quando le occasioni lo permettono e di confrontarmi con te su temi che ci appassionano tanto. La legge sul "Dopo di noi" ha posto sullo stesso piano tre negozi di segregazione: il trust, il vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter e i fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. Ci vuoi dire quali sono le caratteristiche in particolare dei fondi speciali?
Risposta:
Intanto Paolo ciao, un saluto e un grazie e reciproco piacere di chiacchierare su questi temi che ci appassionano. La legge sul "Dopo di noi" è stata una legge importante sotto tanti aspetti, ovviamente in primis l'aspetto fondamentale per il quale è stata pubblicata, quindi una legge a favore dei disabili, sotto il profilo che invece in questo momento più ci interessa quindi quello teorico, ma non solo teorico e pratico, quindi giuridico è stato molto interessante il fatto che la legge abbia nominato su uno stesso piano tre istituti, tre negozi e i fini propri della legge, ma soprattutto sotto il profilo della equivalenza nella segregazione e nella separatezza patrimoniale. Tre istituti che sono il trust che ha ottenuto riconoscimento in questa legge, forse per la prima volta appunto citato espressamente in una legge italiana, quindi sdoganando definitivamente quanto già peraltro la giurisprudenza andava facendo e anche La Cassazione. Il 2645 ter, quindi il vincolo di destinazione e anche qui è importante il fatto che sia stato in un negozio di segregazione citato il 2645 ter, quindi in qualche modo questa legge riconosce quel contenuto anche sostanziale, non solo formale e che già molti autori in dottrina avevano riconosciuto a questo istituto. Poi questa nuova locuzione che sono i fondi speciali composti di beni vincolati, disciplinati con negozi di affidamento fiduciario. E' molto interessante questa introduzione di questo negozio, perché se noi vediamo questa complessa locuzione ci rendiamo conto che siamo oltre la originaria proposta della dottrina del contratto di affidamento fiduciario. La dottrina ha proposto questo contratto e ha avuto l'enorme merito quindi di aprire un dibattito, però la legge sul "Dopo di noi" ci dice qualche cosa di più e di più, forse consentitemi dire, interessante che il mero contratto di affidamento fiduciario che forse necessiterebbe e necessiterà per la sua compiuta introduzione nel nostro ordinamento di una legge, non a caso è stato fatto oggetto di una proposta di legge, ma ci parla di un fondo speciale di cui il contratto di affidamento fiduciario è soltanto la disciplina dell'amministrazione. In altre parole la legge consente di individuare attraverso il vincolo di disposizione su più beni che vanno collettivamente a comporre un patrimonio che è un fondo speciale per poi essere affidati in amministrazione. Quindi noi abbiamo da una parte l'istituzione di un patrimonio autonomo, di un fondo speciale, e dall'altra le regole della sua amministrazione che sono appunto quelle di un contratto di affidamento fiduciario. È interessante questo fondo speciale perché posto, come dicevamo, sullo stesso piano di negozio di segregazione, rispetto al 2645 ter quindi al vincolo di destinazione è invece in analogia al trust può comporsi di beni che non sono soltanto immobili e mobili registrati come invece il vincolo di destinazione e quindi una pluralità di beni anche beni immobili, di diritti e di posizioni soggettive che collettivamente compongono questo fondo speciale che poi viene affidato a un amministratore affinché faccia valere e realizzi lo scopo programmatico insito nel vincolo.
Quindi nella legge del "Dopo di noi" è stato introdotto questo elemento di novità, i fondi speciali, che però possono probabilmente vivere anche al di fuori di questo contesto. Quali sono gli utilizzi secondo te ipotizzabili dei fondi speciali, quindi al di fuori dell'ambito della normativa prevista per i soggetti gravemente disabili, quella del "Dopo di noi"?
Certo, sono d'accordo con te Paolo, questo istituto può vivere e deve vivere al di fuori della legge sul "Dopo di noi" così come il trust e l'art. 2645 ter sono menzionati nella legge sul "Dopo di noi" in quanto utilizzabili per quei fini ma non, evidentemente, unicamente per quei fini e quindi la menzione di questi istituti all'interno della Legge sul "Dopo di noi" ci dice che il profilo tipico del codice civile italiano cioè della meritevolezza, dell'interesse tutelato la legge per la disabilità e quindi per il "Dopo di noi" ha una volta per tutte stabilito che è interesse meritevole di tutela quello del disabile e quindi questi tre istituti possono beneficiare dei trattamenti di favore fiscali della legge sul "Dopo di noi" e non necessitano di un vaglio. Laddove invece si esce dalla legge sul "Dopo di noi" questi tre istituti e il fondo speciale necessiteranno come ogni contratto nel nostro ordinamento di essere posti a tutela di un interesse ritenuto meritevole. Quindi ogni qualvolta vi sia un interesse meritevole di tutela questo è perseguibile attraverso il fondo speciale. Quali possono essere quindi gli utilizzi? Questo è sicuramente un negozio multiscopo, è un negozio che determina una segregazione e un vincolo programmatico di destinazione quindi sia di scopo che a favore di beneficiari che può quindi avere più finalità, più scopi. Pensiamo certamente in analogia alla legge sul "Dopo di noi", a tutti i negozi diciamo di mantenimento e di assistenza quindi per persone deboli, non necessariamente disabili, ma penso anche al dopo di me o il durante me. Ad esempio, laddove una persona voglia prefigurare in qualche modo una tutela dell'ultima parte della propria vita e quindi organizzare una parte del proprio patrimonio per l'assistenza anche a se stesso, quindi pensiamo a tutte le malattie della senescenza che sono malattie escluse dalla legge sul "Dopo di noi" ma anche scopi di pianificazione successoria, il fondo speciale si può prestare in analogia all'utilizzo di polizze assicurative e destinare un patrimonio che però a differenza di una polizza un capitale non venga attribuito al beneficiario alla morte del disponete ma possa essere attribuito in un momento successivo, noi conosciamo tanti casi ad esempio del nonno che voglia beneficiare il nipote ma si è preoccupato che alla morte del nonno il nipote, magari giovane, magari ancora minorenne, o magari ancora non formato come persona adulta riceva integralmente un capitale e quindi il desiderio che questo capitale gli venga attribuito nel tempo, scopo non perseguibile in Italia direttamente con una polizza, in quanto la compagnia liquida il capitale al momento dell'evento assicurato, invece questo negozio consente di dilazionare nel tempo, magari attraverso una rendita o altro l'attribuzione beneficiaria. Penso anche a fondi speciali per l'utilizzo a scopo di garanzia, in quanto l'irrevocabilità del vincolo non significa che il vincolo non possa avere una durata temporale e quindi la segregazione patrimoniale rafforza l'elemento di garanzia ponendo questo patrimonio fuori dalla aggredibilità delle parti laddove si voglia realizzare uno scopo di garanzia. Questi sono alcuni degli esempi ma certamente come in qualche misura è anche per il trust ci troviamo di fronte a un negozio che potrà essere utilizzato per le sue peculiarità un pò secondo quelle che poi sono le esigenze concrete che le parti consentiranno di individuare.
Hai citato il trust. L'idea appunto che siano geneticamente diversi i fondi speciali e il trust, però noi abbiamo già accennato in precedenza a questo aspetto. Forse è giusto non mettere in competizione i fondi speciali e i trust, e avere la sensibilità per comprendere quando è più opportuno utilizzare il trust e quindi affidarsi alle obbligazioni del trustee piuttosto che i fondi speciali. Sei d'accordo con questa impostazione di non competizione e di affinamento delle fattispecie nelle quali utilizzare i fondi speciali?
Sono assolutamente d'accordo con te e mi sembra una notazione importante non a caso torniamo alla legge sul "Dopo di noi" che non avrebbe avuto la necessità di individuare due strumenti differenti se un unico strumento fosse identico per il perseguimento di quegli scopi. Il fondo speciale si pone certamente tra quelli che la normativa antiriciclaggio ma ora anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate in tema fiscale sui trust considera istituti giuridici affini al trust, ma affini nel senso appunto da cui siamo partiti cioè di una segregazione patrimoniale come anche il 2645 ter è affine al trust, dopo di che sono tre istituti differenti. Ognuno ha le proprie specificità, talvolta anche giustamente opponibili, io non vedo perché non si possa fare un trust in cui il trustee possa anche ad esempio decidere di segregare ulteriormente una parte del patrimonio attraverso la costituzione di un fondo speciale. Quindi d'accordo con te sarebbe riduttivo e anche probabilmente erroneo quello di giocare una battaglia di contrapposizione laddove invece è un negozio che mira a dare un arricchimento delle possibilità di negozi di segregazione e di separazione che quindi vanno valutati in quest'ottica anche tra il posto di non contrapposizione.
Benissimo. In questo scenario quali possono essere i ruoli che le società fiduciarie di amministrazione, quelle disciplinate dalla ben nota legge del 1939, possono giocare sui fondi speciali? Può essere questa una opportunità per le società fiduciarie di ampliare anche da parte loro i servizi che erogano ai loro clienti?
Si, io penso proprio di si. Credo che il fondo speciale trovi nella società fiduciaria il suo "amministratore naturale" perché parliamo di un negozio regolato dalla legge italiana, parliamo di un negozio di separazione quindi la società fiduciaria ha nella propria disciplina, prassi, DNA, la segregazione patrimoniale e quindi la garanzia attraverso la propria disciplina, i conti d'ordine di una contabilità e di una separatezza. Perché è una società che ha istituzionalmente l'autorizzazione ministeriale e per legge a svolgere l'attività di amministrazione per conto altrui, ciò che certamente è il fondo speciale, è un fondo che viene amministrato per conto appunto del beneficiario, per conto altrui, ma anche su incarico da questo punto di vista del fiduciante, dell'affidante, perché ricordiamo che una delle grandi prerogative è quella di essere un contratto regolato dalla legge italiana, quindi lasciando all'affidante le prerogative di una controparte contrattuale, e perché la società fiduciaria appunto essendo una società non muore diciamo salvo appunto gli eventi patologici legati al dissesto che ci auguriamo non avvengano e quindi garantisce anche una ultra attività che questo tipo di negozio per il quale spesso potrà essere richiesto in una pianificazione successoria quindi andare oltre la vita dell'affidante ma non legarsi invece alla vita della affidatario e avere un soggetto che appunto come una società garantisca la durata. Ultimo ma non da ultimo, la società fiduciaria come società vigilata dal MISE dal Ministero dello Sviluppo Economico e quelle tra l'altro iscritte all'Albo speciale del 106 anche sotto il profilo antiriciclaggio e della Banca d'Italia garantisce all'affidante, soprattuto a quell'affidante su cui ragionavamo prima che utilizzi questo negozio oltre la propria vita, garantisce di essere un interlocutore appunto vigilato, un interlocutore che laddove esca dai binari del contratto, dai binari della propria attività, possa subire anche delle sanzioni e quindi un ulteriore elemento di garanzia per chi voglia rivolgersi alla società fiduciaria per l'amministrazione di questi rapporti.
Quindi il contratto dei fondi speciali è un contratto da studiare e da sviluppare che ci auguriamo nei prossimi anni possa essere anche idoneo a applicazioni in altre fattispecie e quindi questo è l'augurio. Ti chiedo in conclusione un outlook, cioè tu sei uno degli studiosi che in Italia si è spinto di più nello studio dei fondi speciali e quali sono secondo te le evoluzioni che ci possiamo aspettare oppure che ci dobbiamo augurare rispetto all'utilizzo dei fondi?
Allora, da una parte certamente sarà interessante vedere la circolare dell'Agenzia delle Entrate sui trust in quanto ovviamente la fiscalità di questi fondi speciali è assai mutuabile da quella, cioè siamo di fronte a fattispecie appunto analoghe che quindi non si vede perché debbano avere un diverso trattamento e ci auguriamo quindi che una volta per tutte si metta un punto definitivo e speriamo anche condivisibile da parte dell'Agenzia. Dall'altra parte sarà di interlocuzione per certi versi col sistema bancario che come per i trust e come, per certi versi, per le società fiduciarie e come è stato in prima battuta per la prima proposta di affidamento fiduciario o anche per quegli affidamenti fiduciari che sono oggi recepiti in Italia attraverso il richiamo della Convenzione dell'Aia ma regolati dalla legge di San Marino, diciamo la prassi ai fini dell'apertura dei conti, ai fini di consentire una semplice o quanto meno corretta amministrazione di questi fondi anche mediante evidentemente l'appoggio del sistema bancario.
Benissimo grazie all'avvocato Alessandro Accinni per il tempo che oggi ci ha dedicato e mi auguro di sentirti e vederti presto.
Grazie a te.
Potete ascoltare le trust talks sul sito www.studiogaeta.com. Per contatti diretti con i nostri esperti inviate una mail a info@studiogaeta.com.