Sommario
La protezione delle opere d'arte passa anche dal trust
I principali modelli di gestione
Quali sono i vantaggi fiscali del trust?
Quando scegliere il trust e quando la fondazione
I principali modelli di gestione di un patrimonio artistico
La gestione del patrimonio artistico e il suo passaggio generazionale è un momento fondamentale per gli appassionati, i collezionisti e le loro famiglie ed alcune volte coinvolge anche altri beni delle famiglie, mobili ed immobili oltre le opere d’arte.
Un’attenta attività di pianificazione è molto importante in quanto consente di rispettare una strategia che dia le regole di gestione e destinazione di un patrimonio artistico, il quale necessita di scelte delicate e complesse.
Un patrimonio frammentato senza una strategia è un patrimonio che perde valore.
Pianificare non significa solo redigere un testamento per individuare il soggetto, ente o persona fisica, cui sarà devoluta mortis causa la collezione, ma spesso vuol dire trasferire la collezione ad una fondazione o a un trust costituito quando l’artefice di quella collezione è ancora in vita.
Egli può essere custode dei beni a vantaggio delle generazioni future e dopo di lui questo obiettivo può essere perseguito da un trust o una fondazione.
La scelta da parte dello strumento migliore per la gestione, la tutela, la valorizzazione e la garanzia di unitarietà di una collezione è un momento cruciale della vita di una collezione d'arte.
Non importa quale sia lo scopo del collezionista che acquista un quadro, un orologio, un’auto d’epoca, un NFT, egli avrà sempre l’esigenza di mantenere e vedere accresciuto il valore della sua collezione.
Questo dipende non solo dalle caratteristiche del bene d’arte, ma anche dalle caratteristiche della proprietà e custodia del bene.
La modalità di gestione assume un ruolo rilevante poiché è necessario che chi gestisce le collezioni possa fare le scelte migliori del momento, ma che non cristallizzino la proprietà e ne garantiscano l’accrescimento.
I due veicoli più adatti per garantire la gestione e conservazione della proprietà delle collezioni d’arte sono essenzialmente due:
A) la fondazione (adesso nella sua forma di fondazione filantropica disciplinata dal Codice del terzo Settore, ove il confine tra patrimonio privato e scopo pubblico assume connotati più sfumati).
La fondazione è un istituto che consente la creazione di un patrimonio volto ad uno scopo di pubblica utilità, il cui raggiungimento è controllato dallo Stato. La fondazione è adatta a veicolare e diffondere l’arte, la cultura e le opere d’arte, a condizione che si attribuisca alla fondazione una finalità pubblicistica. Il perseguimento di questi interessi pubblicistici è oggi reso possibile dal legislatore del Codice del Terzo Settore, il quale è intervenuto semplificando l’iter e i requisiti di costituzione della fondazione filantropica. È sufficiente, infatti, un patrimonio minimo di euro 30.000,00 ed un atto notarile di costituzione seguito dall’inserimento telematico nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) per mezzo della quale l’ente acquisterà direttamente la capacità giuridica.
Quella che era secondo il Codice civile la procedura di verifica svolta dal Prefetto, che spesso richiedeva capitali di diverse centinaia di migliaia di euro, viene supplita dal controllo del notaio in sede di redazione dell’atto ed un ammontare di patrimonio minimo indicato dalla legge.
La fondazione nella sua veste filantropica consente di ottenere significativi vantaggi fiscali legati al mondo del Terzo Settore.
B) Il Trust
Il trust è ormai del tutto sdoganato in Italia. La sua oggettiva utilità è ormai riconosciuta dal mondo economico e delle professioni da alcuni decenni, ma anche il Legislatore ha chiara la visione del trust come istituto idoneo a proteggere e tutelare situazioni particolarmente meritevoli come quelle dei soggetti disabili (la Legge sul Dopo di Noi è un impianto basato sul trust con tutele molto avanzate per i disabili).
Il trust è lo strumento eletto per la tutela delle collezioni d’arte. Lo si vede in tutto il mondo dove è molto spesso impiegato per proteggere e garantire il valore di piccole o grandi collezioni come quella del MOMA di New York.
Il trust non solo per il collezionista d’arte, ma anche per lo stesso artista, per assicurare la valorizzazione della loro opera anche dopo la morte, spesso nei casi in cui non abbiano eredi o li ritengano poco interessati all’arte.
Una strada alternativa e più matura rispetto alle tradizionali fondazioni o associazioni. Il trust consente di ottenere protezione senza dover rinunciare ad uno scopo privato a differenza della fondazione che è volta al perseguimento di un interesse pubblico.
Ad esempio, un trust di opere d’arte può avere una durata di un periodo di tempo anche lungo raggiunto il quale i beni possono essere destinati ad eredi, ma anche a soggetti terzi.
I beni in trust sono protetti, non ricadono nella successione del collezionista o dell’artista che l’ha istituito.
Questa è una specialità che non è rinvenibile in altro istituto giuridico.
Per quanto riguarda la gestione del bene, questa avviene sulla base del regolamento del trust scritto dal collezionista o l’artista.
Può essere previsto che il trustee gestore compia operazioni quali l’uso gratuito o l’affitto dell’opera a gallerie d’arte ed il reddito così generato, potrà rimanere nel trust per manutenere o arricchire la collezione o anche essere distribuito ai beneficiari del trust.
Scegliere di conferire un’opera d’arte in trust significa in una sola volta tutelarne il valore, proteggerla da aggressioni di eventuali futuri creditori ed ottimizzarne i profili fiscali.
Trasferire la collezione in trust non ha alcun impatto fiscale.
I beni non saranno soggetti ad imposta di donazione o successione fino a quando il trust non avrà termine (la durata del trust può essere di alcuni anni fino a ben oltre 60).
Nel caso di detenzione estera, poi, non sarà richiesta al disponente la compilazione del quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi, ma questo adempimento sarà a carico del trust.
Per quanto concerne le imposte dirette, nel momento della vendita dell’opera d’arte il trust, operando come ente non commerciale, non sconterà l’applicazione dell’IVA, applicandosi allo stesso le medesime disposizioni delle persone fisiche, ma con una aliquota di tassazione ordinaria del 24%.
Allo stesso modo, come per le persone fisiche, non sono soggette a tassazione le eventuali plusvalenze registrate dal trust quale ente non commerciale.
Dal punto di vista dell’imposizione indiretta, invece, se l’opera d’arte è di riconosciuto interesse storico ed artistico, non sconterà l’imposta di successione al termine del trust.
Negli altri casi, invece, il momento impositivo ai fini delle imposte di donazione e successione è quello in cui il bene viene effettivamente trasferito al termine del trust ai beneficiari.
Quando scegliere il trust e quando la fondazione?
Occorre premettere che entrambi gli strumenti presentano il vantaggio di poter valorizzare la collezione.
Tuttavia, il privato non può ricavare un’utilità economica diretta dall’attività di valorizzazione di un’opera d’arte di una collezione svolta da una fondazione, mentre il trust può portare ai beneficiari un arricchimento sia durante la gestione che al momento della sua estinzione.
Il trust mostra tutt’altra flessibilità ed è per questo che a livello internazionale le principali collezioni d’arte sono in trust.
Studio Paolo Gaeta
Milano, Napoli, Tel Aviv