L’istituto del trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito “disponente” (o settlor) – con negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce (affidandone la proprietà) ad un altro soggetto, definito “trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
Tale schema assume la veste di “trust familiare” quando il disponente affida i propri averi (immobili, liquidità, etc.) nelle mani di un gestore (spesso una società specializzata denominata trust company), affinché vengano da questi investiti, amministrati, custoditi, protetti, in modo da poter fronteggiare eventuali avversità o esigenze familiari che si presentano nel medio-lungo periodo.
Si costituisce il trust al fine di contribuire alla sicurezza economica dei propri cari, per la cura materiale e spirituale degli stessi mediante prestazioni atte a assicurare il mantenimento dell’attuale tenore di vita, per l’assistenza medica e sanitaria, per esigenze di studio e per quelle connesse all’attività lavorativa e imprenditoriale da ciascuno di essi.
Il trust familiare può essere istituito da chiunque a vantaggio di qualsiasi tipo di famiglia.
Questo perché spesso si costituisce il trust quando i figli sono molto piccoli o addirittura concepiti e quindi si vuole che i beneficiari acquisiscano prima della scadenza del trust una competenza finanziaria sufficiente a una gestione consapevole dei beni in trust che verranno loro attribuiti.
L’istituzione del trust può essere spinta dalla necessità di garantirsi unitarietà di patrimonio, protezione, ma anche per poter ricevere assistenza in caso di infermità, inabilità, invalidità o vecchiaia, oppure per costruire una “rendita” che non consenta di svolgere un’attività lavorativa da cui poter trarre dignitoso sostentamento.
Altra finalità può essere quella di garantire la necessità di fondi liquidi per il mantenimento dei beneficiari e dei loro stretti congiunti in caso di avversità, calamità, guerre, rivolte, epidemie, stato di vedovanza, separazione dal coniuge o di morte prematura di uno o di entrambi in genitori e altri imprevisti che a volte si presentano nella vita di ciascuno.
Il trust protegge i beni, e le persone, dalle avversità.
Sul fronte dei figli si possono presentare diverse situazioni in cui il trust familiare riesce a dare risultati che non sono spesso raggiungibili utilizzando altri istituti giuridici. Si va dal trust costituito a favore del minore, previsto nel caso di premorienza del genitore (magari affetto da malattia incurabile) oppure, al contrario, a favore dei propri genitori anziani se viventi.
Pensiamo a una coppia di anziani con due figli, di cui uno debole, proprietari di una abitazione di proprietà e disponibilità liquide. L’istituzione di un trust familiare consente di custodire il patrimonio in trust, magari lasciando ai coniugi il diritto di usufrutto dell’immobile. A questo punto i coniugi anziani, in qualità di disponenti, possono imporre al trustee l’erogazione di una somma mensile necessaria sostenere il figlio debole, con l’ulteriore previsione che, alla morte di entrambi i genitori, il trustee ha l’obbligo di erogare a quest’ultimo figlio la sola legittima parte (cioè quella parte di eredità minima obbligatoria per legge), depurata però di quanto già anticipato in vita, proprio per evitare che quanto ricevuto possa essere dissipato in breve tempo.
In tal modo, una volta soddisfatto con la legittima parte anche l’altro figlio, restano a disposizione delle somme residue con le quali poter ancora garantire un sostegno al figlio debole.
Altro caso piuttosto frequente è quello di una coppia di anziani signori, con un figlio disabile, che necessitano di un aiuto per gestire al meglio il loro patrimonio. Anche nel caso in cui la famiglia disponga solo di un immobile e qualche risparmio, può capitare che vi siano difficoltà nell’amministrarli, avendo così bisogno di aiuto anche per le semplici incombenze.
Anche qui l’istituzione di un trust familiare risulta essere la soluzione più idonea in quanto assicura una corretta e controllata gestione dei beni a esclusivo beneficio del figlio disabile e degli anziani genitori. Il vantaggio è duplice: (i) non devono essere seguite procedure complesse in quanto il trust consente di ovviare al macchinoso sistema dell’amministrazione di sostegno che richiede il necessario intervento dell’autorità giudiziaria (ii) i coniugi non devono più preoccuparsi delle commissioni che non sono più in grado di svolgere e sono tranquilli per il “dopo di loro”, quando il figlio disabile dovrà affrontare la vita da solo.
Ma molte volte la finalità del trust è solo quella di mantenere l’integrità del patrimonio familiare accumulato grazie alla laboriosità, intraprendenza e parsimonia, evitando che esso sia dissipato dalle generazioni future. Questo meccanismo di segregazione ricorre in vista del passaggio generazionale di piccoli e grandi imprenditori, i quali conferiscono in trust la totalità o parte delle partecipazioni nella holding di famiglia affinché vengano seguite tutte le indicazioni pensate per mantenere le aziende di famiglia attive nel tempo.